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F.S.C. TORINO – Ente Bilaterale del Settore Edile

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Sicurezza sul lavoro

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura obbligatoria per le aziende e fa da portavoce per gli altri dipendenti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’RLS, per ricoprire tale ruolo, necessita non solo di una nomina da parte degli altri lavoratori (o delle rappresentanze sindacali aziendali) ma anche di una formazione specifica, accompagnata da corsi di aggiornamento annuali.

In questo articolo andremo ad approfondire alcuni aspetti legati alla figura del Rappresentante dei lavoratori, definendo nel dettaglio chi è e di cosa si occupa. 

L’RLS, secondo la definizione dell’art.2 del D.Lgs. 81/08, è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Egli si assicura, dunque, che nell’azienda o nell’unità produttiva vengano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza.

In quale ambito devono essere individuati i rappresentanti dei lavoratori? In realtà il parametro da prendere in considerazione non è tanto il settore di riferimento ma il numero di dipendenti. L’RLS è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, vi può essere più di un rappresentante:

 – fino a 200 dipendenti: almeno un RLS;
 – da 201 a 1000 dipendenti: almeno 3 RLS;
 – oltre 1000 dipendenti: almeno 6 RLS.

Di cosa si occupa, nello specifico, un Rappresentante dei lavoratori?

Tra i principali compiti di un RLS, secondo quanto stabilito dall’Art.50 del Testo Unico sulla sicurezza, egli ha facoltà di:

 – accedere ai locali aziendali in cui si svolgono i lavori;

 – essere consultato in modo preventivo e tempestivo riguardo a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;

 – essere consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;

 – essere consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

 – ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 – formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle autorità competenti;

 – promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

 – fare proposte in merito all’attività di prevenzione;

 – avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati;

 – fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonee.

Una volta eletto e designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è compito del datore di lavoro farsi carico delle spese necessarie a garantirgli la formazione obbligatoria.

La durata minima dei corsi di formazione per RLS è di 32 ore per quello iniziale, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda (e conseguenti misure di prevenzione e protezione).

Annualmente il Rappresentante dei lavoratori è tenuto a frequentare anche dei corsi di aggiornamento. Il monte ore prevede:

 – per aziende tra 15 e 50 dipendenti: minimo 4 ore all’anno;
 – per aziende con più di 50 dipendenti: minimo 8 ore all’anno.

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